Opere pubbliche

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs 12 aprile 2006, n. 163
articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonchè le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è lo strumento con cui il Comune individua i grandi interventi e le opere che modificheranno la città (strade, edifici scolastici, parchi, edifici pubblici, ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio.
L’art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016, prevede infatti che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, insieme con l'elenco annuale è adottato dalla Giunta comunale e deve essere approvato dal Consiglio Comunale insieme al Bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante. Entrambe sono redatti sulla base dei modelli approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014.
 
Contenuto inserito il 26-08-2021 aggiornato al 26-08-2021
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