Anno 2020 - 2021

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi programmatici di limitazione del traffico anno 2020-2021. Domeniche Ecologiche - ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 20.11.2020   .

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Misure per il miglioramento della qualità dell'aria. (Ord. Sind. n° 35 del 20/11/2020)

I punti focali:

  1. Divieto su tutto il territorio comunale, di qualsiasivoglia attività di combustione all'aperto;
  2. Divieto della climatizzazione di spazi complementari all'abitazione;
  3. Nelle unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile, il divieto dell'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa;
  4. La riduzione della temperatura massima dell'aria degli ambienti;
  5. La riduzione ad un massimo di 8 ore del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento;

Per ulteriori informazioni consultare l'ordinanza in allegato   .

 

Contenuto inserito il 24-11-2020 aggiornato al 23-11-2021
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